Art. 17.
(Dotazione organica).

      1. La dotazione organica nazionale degli ispettori tecnici è fissata in complessive 800 unità.
      2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, provvede alla ripartizione del contingente nazionale degli ispettori tecnici tra i vari

 

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ordini e gradi di scuola e alla ripartizione per settori di insegnamento.